Buongiorno,

 

con il consueto spirito che accompagna le nostre comunicazioni volte a dare corrette informazioni agli operatori professionali dell’autoriparazione e del mercato, Vi trasmettiamo la circolare emessa dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti lo scorso Venerdì 24 Gennaio sottolineando alcuni punti rilevanti in ordine al cd. Decreto Ruote. 

Cosa ribadisce la circolare?

 

 

1)      OGGETTO: Che le ruote oggetto del Decreto sono tutte quelle diverse dalle originali o dalle sostitutive del costruttore del veicolo e da quelle omologate ai sensi del regolamento UNECE 124.

In buona sostanza, come già chiaro dal testo del Decreto 20 del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) di Gennaio dello scorso anno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo, si ribadisce che il Decreto si applicherà a tutte le ruote diverse da quelle originali o sostitutive del costruttore del veicolo ed a quelle non omologate ai sensi dell’UNECE 124. Pertanto tutte le ruote (escluse quelle dei costruttori dei veicoli) devono essere o omologate secondo il Decreto 20 del MIT o secondo il Regolamento 124 UNECE.

2)      SCADENZA: Che le prescrizioni del Decreto a partire dal 23 marzo 2014 assumeranno carattere cogente;

La circolare conferma che dal 23 Marzo 2014 le prescrizioni del Decreto diventeranno cogenti, ovvero obbligatorie. Vale la pena, però, di ricordare che già oggi le ruote “speciali” dovrebbero essere omologate secondo il Decreto 20 (non potendo esserlo ai sensi dell’UNECE 124). Se un cerchione ha anche una sola dimensione (diametro, larghezza canale, offset) diversa da quella prevista nell’omologazione del veicolo, esso è “speciale” e la sua installazione sui veicoli determina l’automatica violazione dell’articolo 236 del Codice della Strada. FATE ATTENZIONE: SECONDO LA LEGGE 122/92 GLI AUTORIPARATORI SONO RESPONSABILI CIVILMENTE E PENALMENTE DI QUANTO INSTALLATO SUI VEICOLI. SE IL COMPONENTE INSTALLATO SUL VEICOLO NON E’ IDONEO LA RESPONSABILITA’ E’ DELL’AUTORIPARATORE. CHI OGGI METTE AVVISI SUI PROPRI SITI NEI QUALI RIMANDA AL MONTATORE LA VERIFICA DELLA CORRETTA INSTALLAZIONE SI STA LIBERANDO DELLA PROPRIA RESPONSABILITA’ E VI STA FREGANDO!   

3)      OMOLOGAZIONI AI SENSI DI ALTRE NORMATIVE NAZIONALI DI STATI EUROPEI:Che verranno riconosciute ruote omologate in altri stati membri dell’UE o del SEE (Spazio Economico Europeo) se le prove di tali omologazioni hanno carattere di equipollenza e sono validate dalle Autorità Nazionali e non solo dai servizi tecnici che le hanno rilasciate.

La circolare ribadisce, poi, che il Ministero prenderà in considerazione l’eventuale conversione di omologazioni secondo normative di altri stati a patto che siano validate dalle rispettive autorità di omologazione. In ogni caso, si conferma che NON VALGONO omologazioni rilasciate da altri stati e, men che meno, da servizi tecnici. Le certificazioni di cerchioni emesse da TUV o DEKRA NON SONO VALIDE!

4)      AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE: Che l’aggiornamento della carta di circolazione è necessario nel caso di modifica del pneumatico ma che comunque, in tutti gli altri casi, è necessario essere in possesso di tutti i documenti.

 La circolare semplifica le installazioni di sistemi ruota nei soli casi in cui il pneumatico sia identico a quello presente in carta di circolazione. Tuttavia è necessario avere la documentazione con omologazione ai sensi del Decreto 20, certificato di conformità e dichiarazione dell’installatore. In tutti gli altri casi è necessario l’aggiornamento della carta di circolazione (vedi nostro documento)